Art. 1.
(Istituzione dell'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).

      1. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero degli affari esteri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente scolastico e da almeno due docenti per ogni grado di istruzione, che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per non meno di sette anni.
      2. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro degli affari esteri.